NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sotto forma di risposte a quesiti
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti, sotto forma, di quesiti, sulla fatturazione elettronica per i carburanti, la fatturazione elettronica per gli appalti e la registrazione / conservazione delle fatture elettroniche.
Le indicazioni fornite riguardano la disciplina dei subappalti nella catena della Pubblica Amministrazione, fattispecie nella quale la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dallo scorso 1° luglio, ma alcune importanti indicazioni sono state fornite anche relativamente alle forniture di carburante da autotrazione, settore nel quale l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica è stato rinviato al prossimo anno ad opera del recente D.L. 79/2018, con possibilità di continuare a utilizzare la scheda carburante (seppure con pagamento tracciato).
Si veda anche: La scheda carburanti con pagamenti tracciati
Acquisto di carburanti
Relativamente ai carburanti, l’obbligo di fatturazione elettronica interessa:
a decorrere dall’1.7.2018, le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione;
a decorrere dall’1.1.2019, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (distributori) da parte di soggetti passivi Iva;
L’obbligo è escluso per le cessioni effettuate da parte di contribuenti minimi / forfetari.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 13/E in esame evidenzia che
- l’utilizzo della fattura elettronica è esclusa per le cessioni di benzina / gasolio diversi da quelli destinati a motori per autotrazione, ossia diversi da quelli utilizzati nei veicoli, di qualunque tipologia, circolanti normalmente su strada. Ne consegue che non sussiste l’obbligo in esame per le cessioni di carburanti per aeromobili e imbarcazioni;
- la fattura elettronica è obbligatoria qualora al momento della cessione non sia certo l’utilizzo del carburante, astrattamente idoneo ad essere impiegato in motori diversi (è il caso, ad esempio, del gasolio, utilizzabile sia per i motori di imbarcazioni / aeromobili che per quelli di auto / motoveicoli).
Fatturazione elettronica e carburanti
Con l’ausilio della tabella si riepilogano i chiarimenti forniti nella circolare 13/E del 2 luglio 2018.
Tipologie di cessione |
L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica (a seguito della proroga, a decorrere dal 1/1/2019) riguarda tutte le cessioni di carburante per autotrazione, anche quelle tra grossista e distributore. Sono escluse invece le cessioni per finalità diverse (ad esempio il carburante per aerei ed imbarcazioni). La cessione di carburante verso trattori agricoli e forestali è esclusa dalla fatturazione elettronica; la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva sono però concesse se il pagamento avviene con mezzi tracciati. |
Soggetti identificati |
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche la cessione di carburante effettuata da soggetti stabiliti, ma non da soggetti non residenti solo identificati in Italia ai fini Iva. Come segnalato dall’Agenzia, è possibile (ma non obbligatorio) indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta. |
Fattura differita |
Alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72 a condizione che al momento della cessione del carburante sia consegnato all’acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l’indicazione della data, generalità del cedente / acquirente e eventuale incaricato del trasporto, nonché descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti. È, quindi, possibile emettere un’unica fattura riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente. Le fatture differite emesse dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche per operazioni effettuate precedentemente, sono soggette alla fattura elettronica. |
Trasmissione delle fatture elettroniche |
Anche per la fatturazione elettronica si applicano le normali regole previste per l’effettuazione dell’operazione e l’esigibilità dell’imposta, ossia al momento di effettuazione dell’operazione. Di conseguenza, la fattura, salve le eccezioni di cui al citato art. 21 (ad esempio, fattura differita) va emessa “contestualmente” alla cessione del carburante. In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l’Agenzia ammette che il file fattura possa essere inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta. E’ invece irrilevante il fatto che la consegna possa avvenire successivamente alla data di formazione della fattura ed invio, ritardo legato ai controlli che lo SdI effettua sul file inoltrato. |
Scarto e reinvio della fattura |
In caso di mancato superamento dei controlli (ovvero nel caso di codice destinatario inesistente) viene recapitata - entro 5 giorni - una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tali ipotesi la fattura elettronica si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, è necessaria una variazione contabile ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI. L’Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario. Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, è possibile alternativamente: · l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta; · l’emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica numerazione (ad esempio, numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, che richiamino la numerazione di quella scartata). |
Fatturazione elettronica e appalti
Con l’ausilio della tabella si riepilogano i chiarimenti forniti nella circolare 13/E del 2 luglio 2018.
Ambito soggettivo di applicazione |
L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica opera solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni alla stazione appaltante prescritte dalla legge. Sono invece esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata). |
Committente società controllata dalla P.A. |
Se il committente non è direttamente un soggetto facente parte della P.A. ma una società controllata dalla P.A. non opera l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica. Per l’identificazione di tali soggetti va fatto riferimento a quanto specificato dalla stessa Agenzia nella circolare 1/DF del 9.3.2015 (Amministrazioni dello Stato, istituti e scuole, Regioni, Comuni, Province, Comunità montane, IACP, Amministrazioni autonome, ecc). |
Consorzi |
Qualora il subappalto avvenga nei confronti di un consorzio che ha sottoscritto un contratto di appalto nei confronti della P.A. l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende al rapporto tra consorzio ed imprese consorziate. |
Registrazione e conservazione delle fatturazione elettronica
Con l’ausilio della tabella si riepilogano i chiarimenti forniti nella circolare 13/E del 2 luglio 2018.
Registrazione |
La nuova disciplina della fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture attive e passive. Nei casi di integrazione della fattura, occorrerà predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. |
Conservazione |
È consentito portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione. Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità on line), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014. |
09/07/2018